Le cosidette ”calze da neve” sono dei copri-pneumatici realizzati in un tessuto particolarmentee resistente in grado di aumentare l’aderenza.
Pesano poco e si montano più velocemente rispetto ale catene tradizionali.
Inoltre occupano poco spazio nel bagagliaio e, se installate, non danneggiano cerchi e gomme.
Se il loro impiego presenta evidenti vantaggi, è utile chiarire qualche aspetto normativo per evitare guai.
Cosa prevede la legge
La normativa attualmente in vigore (inverno 2013-2014) prevede che i sistemi antisdrucciolevoli debbano rispondere alle normative UNI 11313 o ON V5117.
Normalmente le calze da neve sono omologate secondo la normativa ON V5121 perciò apparantemente l’utilizzatore non assolverebbe all’obbligo imposto dal segnale verticale di “obbligo catene a bordo”.
Al momento, a seguito del ricorso presentato da un produttore ed accolto dal Tar del Lazio, l’impiego di alcuni prodotti omologati ON V5121 è da ritenersi possibile, vista la circolare del ministero dell’Interno prot. nr. 300/A/8321/13/105/1/2 del 05.11.2013 diretta agli organi di polizia stradale.
Altri paesi europei hanno invece equiparato le calze da neve alle catene ed alle gomme termiche: un caso su tutti la Germania, una delle nazioni più severe e rigide in materia di sicurezza stradale.
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