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AUTOVELOX: tutto quello che bisogna sapere

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Passiamo ad analizzare i principali aspetti della disciplina vigente circa l’utilizzo di tali strumenti, al fine di fornire ai consumatori ed utenti un valido, per quanto sintetico, “decalogo” delle informazioni minime che è necessario avere per vagliare la legittimità delle contestazioni elevate con tali mezzi dagli enti (sempre più frequentemente, i Comuni).

Con l’epiteto “autovelox” siamo soliti riferirci in generale ai dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione (superamento del limite di velocità consentito o imposto) quando il veicolo è già transitato, comprendendo nella categoria sia le apparecchiature “mobili”, presidiate durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia gli strumenti che automaticamente, senza la presenza dell’operatore di polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte.

1. Quando, dove e come possono essere installati.

I dispositivi di rilevamento elettronico della velocità possono essere installati sulle autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade preventivamente individuate con decreto prefettizio (art. 4 DL 121/2002, conv. L. 168/2002). Gli estremi del decreto devono essere indicati nel verbale di contestazione. L’installazione degli apparecchi in questione deve avvenire sulla base dei seguenti parametri:

– un elevato livello di incidentalità sul tratto di strada;

– la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico.

Detti criteri sono tassativi, e finalizzati a garantire che il velox sia utilizzato come concreto strumento di contrasto all’incidentalità ed in situazioni di effettivo pericolo, e non ad altri scopi, quali l’incremento delle entrate patrimoniali dell’ente.

Nel caso di posizionamento di autovelox in luoghi apparentemente privi di tali caratteristiche, varrebbe dunque la pena verificare, con gli organi competenti, l’effettiva sussistenza dei presupposti per il controllo remoto della velocità.

2. Come devono essere segnalati.

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del CdS. (art. 142, comma 6 bis CdS).

La segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo il prudente apprezzamento del Giudice.

La segnaletica inoltre deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale (art. 45 CdS) ed avere i seguenti requisiti:

a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;

b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;

c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall’inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità (art. 124 DPR 495/1992).

Quanto alla distanza, in assenza di una previsione specifica per la segnalazione degli autovelox, pare coerente fare riferimento al disposto del regolamento di attuazione del Codice della Strada (art. 126), relativo al posizionamento dei segnali di preavviso:per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai seguenti valori:

a) velocità=130 km/h: distanza=250 m
b) velocità=110 km/h:distanza=200 m
c) velocità=90 km/h:distanza=170 m
d) velocità=70 km/h:distanza=140 m
e) velocità=50 km/h:distanza=100m

3. Quali caratteristiche devono avere.

Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (art. 345 reg.att. CdS).

Le apparecchiature devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale, e devono essere nella disponibilità degli stessi (il che esclude la possibilità di affidare a soggetti terzi privati la gestione delle apparecchiature, a garanzia dell’imparzialità e dell’utilizzo esclusivamente a fini pubblicistici e non di lucro delle apparecchiature).

Gli apparecchi inoltre devono essere preventivamente approvati od omologati.

4. Quali sono le garanzie minime di corretto funzionamento e come fare per conoscerle.

Ciò che garantisce il corretto funzionamento dell’autovelox è la cosiddetta “taratura”; essa deve essere effettuata con cadenza periodica da ente terzo (diverso quindi dall’ente responsabile della strada o cui appartiene l’organo accertatore delle infrazioni) dotato della apposita qualifica di ente certificatore, secondo le norme europee valevoli per tutti gli strumenti di misura.

L’effettuazione della taratura, con indicazione del momento in cui è stata fatta e del soggetto certificatore che vi ha provveduto dovrebbe essere contenuta nei verbali di accertamento; nella prassi riscontriamo che tale indicazione è quasi sempre assente, il che può ingenerare quanto meno il dubbio che la taratura non sia stata effettuata secondo i carismi di legge.

Per verificare ciò, è sufficiente chiedere, con apposita istanza di accesso agli atti da formulare nei confronti dell’ente proprietario della strada ovvero dell’organo accertatore, gli estremi della taratura.

Qualora quindi siano assenti nel verbali riferimenti precisi circa la taratura (non avendo alcun valore al riguardo la semplice e generica attestazione circa il corretto funzionamento dell’apparecchio constatato direttamente dall’organo accertatore!).

5. Distinzione fra omologazione e taratura.

Omologa e taratura sono cose nettamente distinte: l’omologa è un atto formale che precede l’installazione dell’apparecchio ed attesta che lo stesso è conforme alla descrizione delle caratteristiche costruttive indicate, il che non significa affatto che lo stesso sia già idoneo all’uso e correttamente funzionante: per il corretto funzionamento l’autovelox, come qualsiasi strumento di misura, deve essere tarato, cioè regolato ai fini del corretto rilevamento della velocità, in modo che vi sia certezza sulla veridicità della velocità dei veicoli misurata.

La dichiarazione, spesso riportata nei verbali, che l’apparecchio è omologato, quindi, nulla prova sul suo corretto funzionamento e non è sufficiente a rendere legittimo il verbale in assenza di taratura.

6. Autovelox e semafori.

Non sono legittimi sistemi di controllo della velocità abbinati al funzionamento di impianti semaforici (che cioè determinino lo scattare della lanterna rossa al rilevamento del superamento del limite di velocità consentito, con conseguente applicazione della più grave sanzione di attraversamento con il semaforo rosso).

7. L’obbligo di contestazione immediata.

Nel CdS vige i principio generale per cui la violazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (art. 200 CdS).

La regola generale della contestazione immediata trova tuttavia un’ampia eccezione proprio nel caso di rilevamento della velocità mediante autovelox.

In tal senso depongono sia l’art. 384 del regolamento di attuazione, che indica, fra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata l’accertamento della violazione “per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari” sia l’art. 4, comma 4, della legge 168/2002, ai sensi del quale “Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

E tuttavia, il ricorso indiscriminato alla contestazione differita, divenuto ormai prassi consolidata proprio in virtù di tale “copertura” normativa, trasformando in regola ciò che dovrebbe rimanere un’eccezione, è da condannare, in quanto si traduce in una sostanziale lesione del diritto di difesa.

Fonte: ACU Piemonte

 

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